Il cammino della libertà religiosa in Italia non è stato facile e il concetto si è evoluto in tre fasi. Nel 1848 il re Carlo Alberto (Statuto albertino, 4 marzo 1848, art. 1) ha formulato un primo concetto per riconoscere i culti diversi da quello della maggioranza: «La Religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi». Per la prima volta troviamo il concetto di culti tollerati.
Durante il periodo fascista (Legge 24 giugno 1929, n. 1159, e Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289) è stata formulata la normativa definita dei culti ammessi. Le minoranze religiose, quindi, sono passate da tollerate ad ammesse. Solo nel 1948, con la Costituzione italiana, esse sono state dichiarate finalmente libere e si è sviluppato il concetto di libertà religiosa.
Nel 1984, dopo la revisione del Concordato con la chiesa cattolica, e sulla base dell’articolo 8 della Costituzione, il governo ha dato vita alla cosiddetta «stagione delle intese» attraverso l’accordo stipulato con la chiesa valdo-metodista, poi con la chiesa avventista, con le Assemblee di Dio in Italia, gli ebrei, i battisti, i luterani.
L’accordo con la chiesa avventista fu trasformato nella legge n. 516 del 22 novembre 1988.
Ecco brevemente il contenuto di tale Intesa che si ispira ai grandi principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dai Patti Internazionali:
- La garanzia della libertà religiosa e dell’autonomia interna della chiesa.
- La possibilità di svolgere una missione di assistenza spirituale negli ospedali, nelle case di riposo e nelle carceri.
- Il riconoscimento ufficiale della posizione avventista sull’obiezione di coscienza per i giovani soggetti al servizio di leva.
- La nomina dei ministri di culto, dei missionari e dei colportori avventisti.
- Il riconoscimento dei titoli di studio in teologia rilasciati dall’Istituto di cultura biblica avventista di Firenze.
- La celebrazione di matrimoni validi agli effetti civili.
- La possibilità di rispettare (nei vari settori: dal pubblico al privato, nelle scuole, nel servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) il sabato quale giorno di riposo, così come previsto dal quarto comandamento del decalogo.
- Il riconoscimento degli enti ecclesiastici avventisti.
- La salvaguardia del patrimonio culturale e morale della chiesa avventista.
- La deducibilità, ai fini della dichiarazione dei redditi, delle decime e delle offerte date in favore della chiesa avventista fino a un totale di € 1032,91.
- La partecipazione alla ripartizione dell’8‰ delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ma solo per scopi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.